Da Palazzo della Consulta è stato diffuso il seguente comunicato:

“La Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma”

Le motivazioni della decisione della Corte si conosceranno solo tra qualche settimana, quando il giudice relatore, Franco Gallo, le avrà messe nero su bianco per poi sottoporle nuovamente al voto dei giudici in camera di consiglio. La decisione è stata presa a maggioranza con uno scarto – secondo quanto si è appreso – che sarebbe stato di 3 voti (9 per la bocciatura e 6 contro). In sostanza – viene spiegato da fonti qualificate – la Corte ha dichiarato illegittimo il ‘lodo Alfano’ perché, nel sospendere con legge ordinaria i processi nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato, ha creato una differenziazione di trattamento tra cittadini (violazione art.3 della Costituzione) che può essere compiuta solo con una legge costituzionale (art.138). La Corte ha quindi accolto le più importanti questioni di legittimità sollevate dai magistrati di Milano dinanzi ai quali il premier è imputato per corruzione in atti giudiziari dell’avvocato inglese David Mills e per reato societari nella compravendita dei diritti televisivi Mediaset. La Consulta ha invece dichiarato inammissibile il terzo ricorso, proposto dal gip di Roma, chiamato a decidere se archiviare (come chiesto dalla procura) su Berlusconi, indagato per istigazione alla corruzione di alcuni senatori eletti all’estero durante la scorsa legislatura.

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